Dopo gli “aggiustamenti” recati dalla legge di Bilancio 2021 dovrebbe riprendere nei primi mesi dell’anno il percorso di concertazione per delineare un nuovo intervento di riordino che si prefigge di essere per quanto possibile duratura e stabile.

Due le incognite che incombono sulla sostenibilità del nostro sistema pensionistico. Primo, gli effetti dell’invecchiamento del nostro Paese. Secondo le recentissime statistiche dell’ISTAT, il numero di anziani per bambino passa da meno di 1 nel 1951 a 5 nel 2019 (era 3,8 nel 2011) e l’indice di vecchiaia (dato dal rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e quella con meno di 15 anni) è notevolmente aumentato, dal 33,5% del 1951 a quasi il 180% del 2019 (148,7% nel 2001). Va poi considerata l’esplosione del debito pubblico, già elevato strutturalmente, ed ora notevolmente cresciuto per effetto di Covid 19.

Tra i temi oggetto di riflessione “de iure condendo” vi è il “dopo quota 100”, la pensione contributiva di garanzia, la separazione tra previdenza e assistenza, il rilancio della previdenza complementare.

Pensione di vecchiaia

Rimangono immutati i requisiti previsti nel 2020, per cui occorrono 67 anni di età e 20 anni di contribuzione. Così come stabilito infatti dal decreto dello scorso 5 novembre 2019 del Ministero del Lavoro-Ministero Economia il requisito anagrafico rimane immutato anche nel 2021 e nel 2022 non avendo prodotto impatto l’osservazione statistica della speranza di vita.

Per il pensionamento di vecchiaia non si prevede l’applicazione della “finestra” per cui il trattamento previdenziale decorre di regola il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

Per i lavoratori impiegati da almeno 7 anni nei 10 precedenti il pensionamento in mansioni gravose, il pensionamento di vecchiaia è accessibile a 66 anni e 7 mesi a condizione che sussistano almeno 30 anni di anzianità contributiva.

Pensione anticipata

Non ci sono modifiche .

A prescindere quindi dall’età anagrafica, è possibile il pensionamento anticipato con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Con riferimento a tale canale di flessibilità in uscita vale però la finestra mobile trimestrale.

La pensione anticipata prevede requisiti differenti per i lavoratori precoci con almeno 12 mesi di attività lavorativa prima dei 19 anni, appartenenti a particolari categorie (disoccupati, invalidi civili, caregiver e lavoratori addetti a mansioni gravose) i quali devono maturare solamente 41 anni di contributi, con una finestra di 3 mesi per la decorrenza.

Quota 100

Per avere diritto al trattamento pensionistico anticipato con questo particolare regime sperimentale, è necessario avere almeno 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni (anche cumulando i periodi assicurativi, non coincidenti, presenti in due o più gestioni dell’INPS, compresa la Gestione separata).

Per la decorrenza sono previste finestre mobili di 3 mesi per il settore privato e di 6 mesi per il settore pubblico.

Per il “dopo” quota 100, tra le ipotesi in discussione secondo gli ultimi rumors, ci sarebbe una possibile quota 102 con una soglia minima di 64 anni di età e 38 anni di contributi e con la introduzione di una possibile penalizzazione percentuale con riferimento agli anni che intercorrono tra l’età di anticipo e l’età canonica di pensionamento di vecchiaia.

Da segnalare poi la possibilità di prevedere un pensionamento anticipato “selettivo” in relazione alla gravosità della occupazione. In questa prospettiva, in maniera non causale, il decreto Mille Proroghe ha differito al 31 dicembre 2021 la operatività della Commissione di studio sui lavori gravosi e usuranti costituita ai sensi della legge di Bilancio 2020.

Opzione donna

Si prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato delle donne secondo le regole di calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2020 e indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

Per opzione donna si applica la finestra mobile pari a 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti per le lavoratrici dipendenti, e 18 mesi per le lavoratrici autonome.

La Manovra finanziaria 2021 ha posticipato i al 28 febbraio 2021 (in luogo del 29 febbraio 2020) la data entro cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico.

APE sociale

L’ APE sociale, consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Può accedervi chi maturi il requisito di età (63 anni) tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 e rientri in una delle categorie previste dalla normativa, vale a dire

1. i disoccupati che da almeno 3 mesi abbiano esaurito la prestazione per disoccupazione loro spettante;

2. i lavoratori che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado con disabilità grave;

3. i lavoratori affetti da riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 74 per cento;

4. i lavoratori che da almeno 6 degli ultimi 7 anni di lavoro, svolgono in maniera continuativa una delle 15 professioni difficoltose e rischiose elencate dalla normativa.

Agli appartenenti alle prime tre categorie è richiesta un’anzianità contributiva minima di 30 anni, che sale a 36 anni per la quarta.

Per le donne con figli è previsto uno “sconto contributivo” per l’accesso al beneficio, nella misura di 12 mesi per ciascun figlio, per un massimo di 24 mesi (APE sociale donna).